La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata in carta libera al Responsabile della trasparenza.
L’amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo (Direttore generale vicario) il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni secondo le modalità sopra descritte.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dal 13 marzo 2023
Flavia d’Auria
PEC: sviluppoeterritorio@sviluppoeterritorio.legalmail.camcom.it
Tel. 06.6787758
Nominato con Deliberazione ODA n. 14 del 13 marzo 2023.
Ultimo aggiornamento: 15 Mag 2023