Tariffe del servizio di mediazione
DAL 15 NOVEMBRE 2023 SONO IN VIGORE LE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL DM N. 150/2023 (ARTT. 28-34)
Il 15 novembre 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 2023.
Per le mediazioni depositate dal 15 novembre 2023 per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore ai sensi degli art. 4 e 5 del D.M. 150/2023.
Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4 del D.M. 150/2023.
Clicca qui per conoscere le spese della tua mediazione.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione non sono dovute ulteriori spese oltre quanto versato a titolo di indennità.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1, che saranno comunicate dall’Organismo di mediazione all’esito del primo incontro.
Per le pratiche depositate fino al 14 Novembre 2023, consulta il precedente tariffario.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente sul c/c IBAN: IT 82 L 05424 04297 000000000537, intestato ad SVILUPPO E TERRITORIO – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma (c/o Banca Popolare di Bari – Filiale Enti – Potenza).
Fatturazione
La fattura per le spese di avvio e di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 – Min. Finanze-Tasse e Imposte Indirette sugli Affari). Non è possibile intestare la fattura allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
Gratuito patrocinio
Dal 30 giugno 2023 è possibile formulare istanza anticipata di ammissione al gratuito patrocinio per le parti meno abbienti che devono esperire la mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, mentre non consentita l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per chi sceglie la mediazione volontaria, e cioè fuori dal novero delle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità della domanda o dall’invito formulato dal giudice nel processo.
L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
L’istanza anticipata di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata personalmente o a mezzo a/r o a mezzo pec dall’interessato o dall’avvocato che ne autentica la firma. La domanda va indirizzata al Consiglio dell’Ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Ultimo aggiornamento: 17 Nov 2023