Il 15 novembre 2023 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n. 150 del 2023.
Per le mediazioni depositate dal 15 novembre 2023 per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore ai sensi degli art. 4 e 5 del D.M. 150/2023.
Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4 del D.M. 150/2023.
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Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione non sono dovute ulteriori spese oltre quanto versato a titolo di indennità.
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1, che saranno comunicate dall’Organismo di mediazione all’esito del primo incontro.
Per le pratiche depositate fino al 14 Novembre 2023, consulta il precedente tariffario.
Ultimo aggiornamento: 17 Nov 2023