Caso pratico in materia di subfornitura
La società Alfa S.p.a. aveva chiamato in mediazione la società Beta S.r.l. per l’esperimento di un tentativo obbligatorio in materia di subfornitura.
Parte istante asseriva, a sostegno della propria pretesa, l’inadempimento della parte aderente ad un contratto avente per oggetto un progetto di sviluppo e fornitura di un software operativo.
I pagamenti erano stati eseguiti in corso d’opera e residuava un saldo di pagamento del prezzo, atteso che tale software non aveva superato il procedimento di collaudo, peraltro avvenuto in contraddittorio tra le parti.
La Beta S.r.l., invece, sosteneva l’inadempimento dell’altra parte in ordine al pagamento del prezzo residuo ed al mancato ritiro del relativo materiale.
Il mediatore, rilevato che entrambe le parti erano intervenute in persona dei rappresentanti legali ed erano accompagnate dai rispettivi consulenti, ha ribadito nella sessione iniziale l’informalità e la riservatezza della procedura (aspetto, quest’ultimo, rivelatosi poi determinante), chiarendo preliminarmente il proprio ruolo di amichevole compositore della controversia e confidando nella collaborazione dei consulenti presenti.
Nelle sessioni riservate, infatti, il mediatore riusciva ad instaurare una buona empatia con le parti ed i consulenti, sia attraverso il ricorso ad una serie di domande esplorative (volte ad appurare i reali interessi delle parti in gioco), sia facendo ricorso alla tecnica della shuttle mediation (ovvero spostandosi da una stanza all’altra e lasciando le parti libere di lavorare sulle ipotesi di intese parziali raggiunte).
Al termine delle sessioni riservate era emerso che entrambe le parti risultavano pienamente consapevoli degli elevati rischi reputazionali e di immagine commerciale connessi all’instaurazione di un eventuale giudizio contenzioso.
Nella sessione finale, quindi, le parti giungevano alla redazione di un accordo transattivo con cui, rinunciando alle reciproche pretese iniziali, la società Beta S.r.l. manteneva la proprietà del software (ormai non più utilizzabile sotto il profilo commerciale) e provvedeva alla restituzione di una parte degli importi percepiti mediante bonifico bancario. La società Alfa S.p.a., una volta ottenuto il relativo pagamento a saldo e stralcio, rinunciava ad ogni altra azione e si dichiarava interamente tacitata e soddisfatta.
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